Alessandro Barale
La cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale non può essere disposta con provvedimento d’urgenza
Nota a ord. Trib. La Spezia 26 agosto 2004; ord. Trib. La Spezia 28 settembre 2004
in Giurisprudenza italiana, 2005, fasc. 7, pagg. 1483-1485
L’Autore coglie occasione dalle pronunce in commento per svolgere alcune riflessioni in ordine alla problematica relativa alla possibilità di disporre la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale mediante un provvedimento ex art. 700 c.p.c. I provvedimenti in epigrafe escludono questa possibilità, sia per l’intrinseca natura del provvedimento citato, sia in applicazione di quanto specificamente dispone l’art. 2668 c.c. L’Autore, dopo aver richiamato le ragioni del dibattito giurisprudenziale e dottrinale sul punto, conclude rilevando che l’orientamento fatto proprio dai provvedimenti in epigrafe non può che essere condiviso, in quanto l’art. 2668 c.c. preclude qualsiasi soluzione diversa da quella direttamente desumibile dal suo tenore letterale.