Alessandro Barale
Mancata attestazione sulla copia depositata del ricorso per cassazione: l’invalida costituzione dell’intimato impedisce la sanatoria
Nota a Cass. Civ., 6 febbraio 2019, n. 3537
In Ilprocessotelematico.it, 18 aprile 2019
Abstract: Nota a Cass., 6 febbraio 2019, n. 3537, in cui la Suprema Corte ha ritenuto che qualora la parte intimata non si sia costituita validamente nel procedimento di cassazione non possono operare le ipotesi di sanatoria costituite dal deposito, da parte del controricorrente, di copia analogica del ricorso ritualmente autenticata, ovvero dal mancato disconoscimento, sempre da parte del controricorrente, della conformità della copia informale all’originale notificato, sicché il ricorso per cassazione notificato a mezzo p.e.c., la cui copia analogica, depositata in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, manchi della attestazione autografa di conformità del difensore ai sensi dell’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994, va dichiarato improcedibile (nella specie la parte intimata si era limitata a depositare una copia del proprio controricorso senza notificarlo alla controparte).